16 Maggio 2016 – Scadenza Esenzione canone Tv

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Scade il 16 maggio l’esenzione dal Canone RAI

Dopo le recenti modifiche introdotte in materia di canone RAI, è disponibile il modello “Dichiarazione sostituiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato”. In pratica si tratta di una dichiarazione sostitutiva a disposizione di tutti i cittadini che, in forza di quanto previsto dalla norma, ritengono di non dover pagare l’imposta, poiché, ad esempio, presso l’indirizzo di fornitura dell’energia elettrica non vi sono apparecchi televisivi, o la casa non è abitata, è in ristrutturazione, in vendita ecc. oppure perché gli apparecchi sono stati rottamati, ceduti, venduti, etc.

Secondo quanto già previsto dalla riforma, per rendere effettiva la disdetta dell’abbonamento RAI, laddove siano verificati i presupposti per l’esonero, il contribuente dovrà compilare il nuovo modulo autocertificazione ed inviarlo, tramite web o con raccomandata A/R all’Autorità competente.

Dal 2016, infatti, l’importo dell’abbonamento tv, viene addebitato sulla fattura elettrica della casa di residenza del nucleo familiare e va pagato, pertanto, esclusivamente sulle abitazioni principali adibite a residenza del nucleo stesso, indipendentemente dal numero di televisioni o di immobili posseduti.  Sono pertanto escluse le seconde case, le abitazioni ad uso investimento o ottenute in eredità, per le quali i gestori del servizio elettrico non dovranno addebitare il canone. Oltre queste regole “generali”, la riforma ha previsto ulteriori casi di esonero per i quali dovrà essere utilizzato il modello, riassumibili nei seguenti casi:

  • Utenze relative a seconde case;
  • Utenza di fornitura elettrica intestata ad altro familiare;
  • Non possesso tv per cessione di tutti gli apparecchi tv detenuti;
  • Non possesso tv per rottamazione, cioè consegna del vecchio televisore presso un centro autorizzato allo smaltimento;
  • Decesso del titolare dell’abbonamento Rai;
  • Abitazione data in affitto, di cui l’utenza della luce è ancora intestata al titolare dell’immobile, mentre la disponibilità del televisore è solo degli inquilini;
  • Soggetto esente dal pagamento del canone Rai: contribuenti con almeno 75 anni di età e un reddito che, sommato a quello del coniuge, non deve superare 8.000 euro annui, e non convivente con altri soggetti.

In merito alle cause di esonero, tutti coloro che in passato hanno disdetto l’abbonamento per “suggellamento” dovranno comunque inviare la dichiarazione, avendo cura di compilare il quadro A e barrare l’apposita casella. Per i soggetti che attivano un’utenza elettrica per la prima volta nel corso dell’anno, e che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, saranno invece esonerati dall’obbligo di pagare il canone qualora presentino la dichiarazione entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura.

Istruzioni operative

Il modello di autocertificazione è già disponibile per il download sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Rai, e va presentato direttamente dal contribuente, o dall’erede, tramite l’apposita area all’interno del sito internet delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia, oppure tramite gli intermediari abilitati (professionista, CAF, etc.). Per coloro i quali siano impossibilitati all’invio telematico, è comunque prevista la presentazione del modello, corredato dal documento di identità del richiedente, tramite plico raccomandato senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Le scadenze per l’adempimento sono diverse a seconda della metodologia di invio, 30 aprile 2016 per le raccomandate e 16 maggio 2016 per i moduli telematici.

In ultimo si rammenta che, trattandosi di autocertificazione, una eventuale dichiarazione di non detenzione mendace espone chi l’ha resa a responsabilità anche di natura penale. Dal 2017 i termini di efficacia delle dichiarazioni di non detenzione sono i seguenti:

  • dichiarazione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno: esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno;
  • dichiarazione presentata dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo: esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo.

La dichiarazione di non detenzione perde efficacia alla fine dei suddetti periodi di validità: ne consegue che, se non viene reiterata, torna ad operare la presunzione di detenzione, con conseguente addebito nella fattura dell’energia elettrica.

Allegato: 

Modello per l’esenzione con le istruzioni

 

oppure potete rivolgervi per informazioni al CAF ANMIL telefonando al Numero Verde 800.180943

 

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