LA LEGGE 104/92
La legge 5 febbraio 1992 n. 104, più nota come legge 104/92, è il riferimento legislativo “per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate“. Principali destinatari sono dunque i disabili, ma non mancano riferimenti anche a chi vive con loro. Il presupposto è infatti che l’autonomia e l’integrazione sociale si raggiungono garantendo alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno. E questo supporto può essere sotto forma di servizi di aiuto personale o familiare, ma si può anche intendere come aiuto psicologico, psicopedagogico, tecnico. Dopo l’entrata in vigore, la legge è stata aggiornata in alcune sue parti, per effetto di norme introdotte in seguito. Come specificato fin dal titolo le indicazioni contenute nella legge si rivolgono alla persona handicappata. Nella norma (art. 3, comma 1) si precisa che “E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione“. La legge (art. 3, comma 4) “si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale“. Nel testo della norma compaiono anche indicazioni rivolte ai familiari delle persone handicappate. Alcuni esempi:
– Si prevede il loro coinvolgimento nei programmi di cura e riabilitazione della persona con handicap, in un percorso integrato di prestazioni sanitarie e sociali (Art. 7 comma 1).
– Al nucleo familiare della persona handicappata, poi, vengono destinati interventi di carattere socio-psicopedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico (Art. 8, comma 1 a).
– Il lavoratore dipendente e genitore di un figlio con handicap, o coniuge oppure parente di persona handicappata ha diritto ad appositi permessi retribuiti (Art. 33).
Nel testo originario della legge 104/92, le agevolazioni fiscali erano indicate nell’articolo 32. Questo è stato successivamente abrogato dal decreto legge n. 330 del 1994, convertito con modifiche dalla legge 473/94. Le agevolazioni fiscali a favore di persone con handicap, dunque, sussistono tuttora, e vanno dalle detrazioni Irpef per i familiari a carico, alla deducibilità delle spese mediche generiche e di assistenza specifica. E ancora: Iva agevolata al 4% per l’acquisto di mezzi per sollevare il disabile o per la sua deambulazione. Prevista anche la detrazione Irpef per la ristrutturazione edilizia. Iva agevolata e detrazione d’imposta anche per l’acquisto di un’auto. Per conoscere nel dettaglio le agevolazioni fiscali riservate alle persone con handicap e alle loro famiglie, potete consultare LA GUIDA AGGIORNATA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI.
LEGGE 104 E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
L’integrazione sociale della persona handicappata passa anche attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche. La legge 104/92 lo precisa attraverso l’articolo 24. Nei commi si fa riferimento a opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati, e si rimanda alle norme vigenti relative all’accessibilità e al superamento delle barriere architettoniche. Si indicano anche alcune fasi della procedura di esecuzione dei lavori. In particolare, quando si comunicano i progetti al Comune, bisogna includere una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alle norme in vigore relative all’accessibilità e all’abbattimento delle barriere architettoniche. Solo dopo la verifica della conformità del progetto compiuta dall’ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune, viene rilasciata la concessione o l’autorizzazione edilizia. Per rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità , il sindaco deve verificare che nel progetto siano state rispettate le regole sull’eliminazione delle barriere architettoniche. A questo proposito, lo stesso sindaco può richiedere al proprietario dell’immobile o all’intestatario della concessione una dichiarazione sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato. Nel caso di opere pubbliche, l’attestazione del rispetto delle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche spetta all’Amministrazione competente, che dà atto in sede di approvazione del progetto. Nel caso di modifica di destinazione d’uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico, è necessario presentare la dichiarazione di conformità alla normativa vigente in tema di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche. La verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell’immobile è requisito essenziale per il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità . In caso di mancato rispetto delle norme sull’accessibilità, le opere realizzate negli edifici pubblici e aperti al pubblico vengono considerate inabitabili e inagibili. Previste sanzioni per il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l’agibilità o l’abitabilità , e per il collaudatore. Secondo l’articolo 24, poi, il Comitato per l’edilizia residenziale (CER) deve disporre che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per eliminare le barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica costruiti prima dell’entrata in vigore della legge 104/92. Prendendo ancora come riferimento le norme vigenti, l’articolo 24 si sofferma anche sull’accessibilità degli spazi urbani, da realizzare attraverso percorsi adeguati, l’installazione di semafori acustici per non vedenti, e rimuovendo la segnaletica che possa ostacolare lo spostamento delle persone con handicap. Per approfondire nel dettaglio le norme sull’accessibilità degli edifici e degli spazi urbani, vi rimandiamo allo speciale BARRIERE ARCHITETTONICHE.
La legge 104/92 sottolinea anche l’importanza di rimuovere ostacoli nelle attività sportive, turistiche e ricreative. E’ quanto specificato nell’articolo 23. Nelle attività indicate sono coinvolti regioni, comuni, consorzi di comuni, Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), impianti di balneazione. Per gli impianti di balneazione, in particolare, si prevede che le concessioni demaniali e i loro rinnovi siano subordinati alla visitabilità degli impianti e all’effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate. Lo stesso articolo 23, poi, segnala che Chiunque, nell’esercizio delle attività di cui all’articolo 5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell’esercizio da uno a sei mesi. Per conoscere il contenuto intero degli articoli citati in questa pagina, potete consultare il testo completo della legge 104/92.
Cosa sono le barriere architettoniche? Una barriera architettonica è un qualunque elemento costruttivo che impedisce o limita gli spostamenti o la fruizione di servizi, in particolar modo a persone disabili, con limitata capacità motoria o sensoriale. La barriera architettonica può essere una scala, un gradino, una rampa troppo ripida. Qualunque elemento architettonico può trasformarsi in barriera architettonica e l’accessibilità dipende sempre dalle caratteristiche personali della singola persona. Per limitare al massimo il criterio di soggettività sono state sancite delle leggi e stabilite delle regole comuni.