L’ordinanza del ministero dell’Istruzione sugli esami di maturità. Ai disabili con Pei differenziato è consentito di non svolgere una o più prove scritte ed essere ammessi agli orali, per gli alunni con Disturbi specifici dell’apprendimento è consentito l’uso di misure compensative
ROMA – Mentre, dopo le prove scritte, è entrato nel vivo lo svolgimento degli esami orali, grazie al giurista Salvatore Nocera facciamo il punto sulle regole che disciplinano l’esame per gli studenti con disabilità.
di Salvatore Nocera, responsabile area normativo-giuridica dell’Osservatorio scolastico sull’integrazione dell’Aipd nazionale
“Agli alunni disabili con Pei differenziato è consentito non svolgere una o più prove scritte ed essere comunque ammessi all’esame orale, quelli con Disturbi specifici dell’apprendimento e Bisogni educativi speciali possono avvalersi delle misure compensative. È quanto previsto dagli articoli 22 e 23 dell’ordinanza 11/15 emanata dal ministero della Pubblica istruzione sugli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione. In particolare, l’articolo 22 conferma la normativa relativa a quanti svolgono un Pei normale o semplificato ma presenta una novità per quanto riguarda gli alunni con Pei differenziato che svolgono prove diverse ai fini del conseguimento di un attestato e non del diploma. A questi alunni è consentito non svolgere una o più prove scritte ed essere comunque ammessi agli orali con punteggio conclusivo proporzionalmente ridotto in base al numero delle prove non effettuate. L’articolo 23 riguarda, invece, gli alunni con Disturbi specifici dell’apprendimento: conferma il loro diritto ad avvalersi delle misure compensative presenti nel loro Piano didattico personalizzato e il divieto di misure dispensative a eccezione della dispensa dalle prove scritte di lingua straniera che devono essere compensate con una prova orale e anche per la terza prova è consentita la sostituzione delle prove scritte di lingua straniera con l’orale. Pe gli alunni con ulteriori Bisogni educativi speciali sono consentiti solo gli strumenti compensativi e non è ammessa nessuna misura dispensativa, compresa quella relativa alle lingue straniere. Per gli alunni con Dsa e Bes che chiedano e ottengano l’esonero a sostenere qualunque prova di lingua straniera è ribadito il divieto di ottenere il diploma essendo consentito solo il rilascio di un attestato con i crediti formativi.
Degna di rilievo la norma che consente agli alunni disabili con Pei differenziato l’ammissione agli orali anche se non hanno svolto una o più prove scritte. Ciò supera un problema tecnico dovuto al fatto che, con l’introduzione delle procedure informatiche, i percorsi di tali alunni venivano bloccati anche con l’assenza del risultato di una sola prova scritta. Dalla dizione letterale dell’ordinanza “qualora non svolgano una o più prove scritte” non è dato comprendere se l’assenza possa riguardare tutte e tre le prove scritte d’esame. In ogni caso, il punteggio finale sarebbe decurtato dei punti relativi alle prove scritte non svolte. Ciò pone anche problemi relativi alla privacy in quanto i risultati dei tabelloni, limitati alle sole prove svolte, risulterebbero inferiori al 60 che è il punteggio minimo per ottenere la dichiarazione di ‘esito positivo’ che compare per quanti superano l’esame, ivi compresi gli alunni con Pei differenziato che ricevono l’attestato.
Per evitare problemi di tutela della privacy, la soluzione più logica sembrerebbe quella di attribuire a tali alunni, qualunque sia il numero delle prove svolto, un punteggio minimo di 60, qualora l’esito dell’esame sia positivo. Ciò d’altra parte corrisponde alla verità sostanziale dell’esito delle prove. Infatti, se l’alunno effettua esami sul suo Pei differenziato e lo svolge positivamente, qualunque sia il numero delle prove sostenute, il giudizio non può che essere positivo e quindi almeno di 60. Queste osservazioni portano a ritenere che gli alunni con Pei differenziato abbiano diritto a una valutazione conclusiva a partire da 60, anche se non svolgono tutte e tre le prove scritte, qualora il loro Pei differenziato non abbia previsto tale modalità di valutazione”. (29 giugno 2015)
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